Accertamenti su crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo - Sanatoria e iscrizioni a ruolo
Attenzione alla trappola “rateazione”
Hai un’azienda ed hai approfittato degli incentivi per attività di Ricerca e Sviluppo? Hai ricevuto un accertamento che ha dichiarato inammissibili le spese sostenute e hai deciso di approfittare della sanatoria piuttosto che affrontare un incerto contenzioso tributario? Attenzione ai passi successivi e alle trappole delle rateizzazioni.
Com’è noto, l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate volta al recupero delle somme indebitamente compensate per attività di Ricerca & Sviluppo, ha subito una forte accelerazione nell’ultimo anno.
Sono un numero sempre crescente le aziende che hanno ricevuto accertamenti e disconoscimento dei crediti, con conseguenze estremamente dannose per le finanze delle imprese colpite. Infatti il disconoscimento dei requisiti previsti dal “Manuale di Frascati” può comportare la configurazione di quelle fattispecie di illeciti come la compensazione di credito “non spettante” o anche “inesistente”, con conseguenti sanzioni che possono arrivare fino al 200% (art. 13, comma 5, D.Lgs n. 471/1997), oltre a implicazioni sulla sfera penale.
Certo la giurisprudenza in questi ultimi mesi ha lavorato molto, e sono sempre di più le sentenze delle Commissioni Tributarie in favore del contribuente. In parte, grazie alla obbligatoria quanto nebulosa applicazione del Manuale di Frascati, che pare essere cronologicamente successivo a molti dei progetti accertati, in parte, grazie al fatto che Il credito R&S si basa su elementi di natura tecnica, che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle Entrate la quale, dovrebbe limitare il suo giudizio alla correttezza degli adempimenti e non entrare nel merito tecnico degli investimenti e della qualificazione dei costi, parere che secondo molte autorevoli Commissioni spetterebbe al Mise.
Nonostante quest’inversione di tendenza molti imprenditori, hanno optato per l’applicazione della sanatoria, cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/21 e articolo 23 del Dl Semplificazioni 73/2022). Mediante questo strumento infatti è stato possibile optare per la restituzione delle somme compensate, senza l’applicazione delle sanzioni. Molti amministratori hanno visto quindi concretizzarsi la possibilità di evitare un lungo, incerto e costoso contenzioso tributario, semplicemente restituendo le somme utilizzate qualche anno prima, come se fossero state “prese in prestito” a tasso zero, anche se in alcuni casi la somma non è rateizzabile, e la restituzione dovrà avvenire necessariamente entro il 16/12/2022.
In alcuni casi le aziende, nonostante l’adesione al riversamento spontaneo mediante la procedura prevista dall’Agenzia, si sono viste recapitare la temuta cartella esattoriale, contenente l’iscrizione a ruolo delle somme accertate dall’ufficio. Ma, con estrema sorpresa, la cartella non conteneva sanzioni, ma soltanto l’imposta e gli oneri di riscossione.
A questo punto molti imprenditori hanno pensato:
Perché riversare in tre rate (in alcuni casi per mancanza di requisiti in unica rata) l’intera somma mediante la sanatoria, quando posso pagare questa cartella mediante rateizzazione più lunga (es. 72 rate) e sanare il tutto?
ATTENZIONE, questa può essere una pericolosa buccia di banana; la sanatoria si perfeziona soltanto con il pagamento entro il 16/12/2022 (salvo proroghe), e le sanzioni purtroppo possono essere iscritte a ruolo anche in un secondo momento, quando, ormai, è troppo tardi per rimediare.
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